statuto betania

STATUTO


(documento originale)

COSTITUZIONE E FINALITÀ



Articolo 1


E' costituita con sede a Seriate (Bergamo), Via del Fabbro n.18, l'Associazione di Volontariato denominata Associazione di Volontariato BETANIA - ONLUS di seguito detta associazione.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e segg. del D.L. 4 dicembre 1997, n. 460, l'associazione è costituita in conformità al dettato della legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Associazione di volontariato", che le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi dell'art. 10 del D.L.
4 dicembre 1997, n. 460. La qualificazione di "Associazione di volontariato" e l'acronimo ONLUS con i dati riguardanti la registrazione
regionale costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione rivolta al pubblico e manifestazione esterna della medesima.
Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate « in altre città e/o comuni della Regione Lombardia.

Articolo 2


L'ordinamento e l'organizzazione dell'Associazione sono regolati dal presente statuto. L'Associazione non ha scopo di lucro, neppure indiretto. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi cristiani della centralità della persona e della famiglia, della solidarietà, trasparenza e democrazia, che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

Articolo 3


L'associazione, senza fini di lucro, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti opera nel settore :
• assistenza sociale e socio sanitaria;
• beneficenza;
• formazione;
per il perseguimento, in considerazione del patto di costituzione, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale che si concretizzano nelle finalità istituzionali di seguito indicate:
1. Perseguire il fine di cristiana solidarietà nel campo civile, sociale, culturale ed ecclesiale nello spirito della tradizione caritativa della Chiesa di Bergamo ed in diretta e particolare collaborazione con la Caritas Parrocchiale di Seriate e con le realtà della Diocesi di Bergamo ad essa collegate;
2. operare in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo e diretto in tutte le aree di intervento caratteristiche della Caritas Parrocchiale e, più in generale, della Parrocchia di Seriate;
3. preparare, accompagnare e indirizzare, attraverso un'opportuna formazione, tutti coloro che vogliono portare il loro sostegno volontario nei settori operativi e di studio della Caritas Parrocchiale.
Per svolgere tali compiti l'associazione può usufruire della piena collaborazione di altre realtà associative operanti nella Diocesi di Bergamo.
L'attività istituzionale potrà essere effettuata anche attraverso erogazioni liberali ad altri enti non commerciali con i medesimi fini istituzionali.
L'associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4


L'Associazione potrà stipulare convenzioni con Enti Pubblici ed Associazioni private ai sensi delle norme vigenti in materia e realizzare autonomamente le diverse forme di partecipazione, nel pieno rispetto delle proprie finalità statutarie, nonché a contratti menzionati dal successivo articolo 18.


IL PATRIMONIO



Articolo 5


II patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- versamenti dei soci Promotori;

- beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
•
- fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
•
- erogazioni, donazioni e lasciti testamentari a favore dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
•
- quote associative e contributi dei soci;
•
- liberi contributi ed oblazioni di privati (Enti e persone fisiche);
•
- contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni Pubbliche;
•
- contributi di organismi internazionali;
•
- rimborsi derivanti da convenzioni;
•
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
•
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;

- entrate derivanti da attivita commerciali e produttive marginali;
•
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;

•- ogni altro provento, anche da iniziative benefiche sociali non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6


L'Associazione può compiere tutte le operazioni patrimoniali e finanziarie occorrenti per il raggiungimento degli scopi associativi.
L'esercizio sociale e finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.


I SOCI



Articolo 7


Sono Soci dell'Associazione, oltre ai Promotori che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto:
1. coloro che, condividendo gli scopi, presentino una domanda scritta e prestino la loro attività volontaria in un modo non saltuario a favore dell'Associazione. L'ammissione a socio ordinario si perfeziona solamente con delibera motivata assunta dal Consiglio Direttivo.
2. Le persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata che, con previa domanda, siano state ammesse con voto unanime dal Consiglio per aver contribuito, in altro modo, al raggiungimento dello • scopo che l'Associazione si propone.
3. Il Consiglio Direttivo, a sua discrezione e unanimemente, ha facoltà di ,, conferire la qualifica di "socio onorario" a persone che hanno fornito un "particolare contributo alla vita dell'associazione.
Ciascun socio, senza regime preferenziale per categorie di soci, ha .diritto di:

- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente su tutti gli argomenti previsti dal successivo articolo 15;
•
- conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
•
- partecipare alle attività promosse dall'associazione;
•
- usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
•
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dal Consiglio Direttivo convocato per l'approvazione del preventivo. É annuale, non è trasferibile, non e restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.
Ciascun aderente maggiore d'eta ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e le nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.
Il numero degli aderenti è illimitato.

Articolo 8


I Soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto ed ad impegnarsi attivamente, secondo le proprie possibilità nell'ambito associativo, per contribuire a realizzarne gli scopi.
Essi sono tenuti a versare la quota associativa annuale, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
AI momento dell'adesione all'associazione ogni Socio deve prendere conoscenza dello Statuto controfirmandone l'accettazione.
L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione del registro degli aderenti dell'associazione.
Gli aderenti sono obbligati:
• - a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
• - a verse il contributo stabilito dal Consiglio Direttivo;
• - a svolgere le attività preventivamente concordate;
•- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.
Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo Opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.
Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Articolo 9


La qualità di socio si perde, oltre che per dimissioni volontarie, per decesso, per decadenza (dovuta a morosità nel versamento di almeno due quote annuali e/o ad assenza reiterata alle assemblee sociali) e/o per esclusione (causa gravi motivi morali e disciplinari) rispettivamente accertate con le modalità di cui all'art. 18 lettera h) e lettera i) dello Statuto.
L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E' ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.


GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE



Articolo 10


Sono organi dell'Associazione:
1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Vice Presidente;
5. il Segretario;
6. L'Assistente Spirituale.
Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
2. Il Collegio dei Garanti.
Gli organi sociali e collegi di controllo e di garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Articolo 11


Tutte le cariche associative sono gratuite. É comunque dovuto il rimborso delle spese sostenute, nell'interesse e per conto dell'associazione, previa autorizzazione da parte del Presidente o del Segretario e solo dietro presentazione di regolari distinte di spesa. Ogni incarico sarà eseguito nel pieno rispetto delle finalità associative ed in armonia con le direttive impartite dagli organi preposti e comunque con l'osservanza della massima riservatezza su notizie e fatti riguardanti le persone incontrate.


L'ASSEMBLEA DEI SOCI



Articolo 12


L'Assemblea è composta da tutti i soci. Fa parte di diritto dell'Assemblea dei soci, l'Assistente Spirituale, come previsto dal successivo articolo 25.

Articolo 13


L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno due volte l'anno o quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei soci, mediante lettera ordinaria, contenente l'ordine del giorno, inviata, per posta, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno cinque giorni prima per telegramma, o telefax o per posta elettronica. L'Assemblea si riunisce di norma presso la sede sociale,, se il caso in altro luogo, sempre in territorio italiano. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.
Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.
L'assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'organizzazione. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 29.

Articolo 14


L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la maggioranza dei soci regolarmente iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Le delibere dell'Assemblea sono valide se assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, salvo quanto previsto dall'art. 15 lettere g) e h). Non è ammesso il voto per delega.

Articolo 15


L'Assemblea:
a. stabilisce gli indirizzi dell'attività dell'Associazione;
b. elegge il Consiglio Direttivo dopo averne determinato le modalità dell'elezione e il numero dei componenti;
c. può eleggere i componenti del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei Conti, se previsti;
d. approva il programma delle attività per l'anno successivo; e. approva entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione sull'attività dell'anno solare precedente, predisposti dal Consiglio Direttivo.
f. delibera sulle materie comunque sottoposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci regolarmente iscritti;
g. modifica lo Statuto con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
h. può sciogliere l'Associazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.


IL CONSIGLIO DIRETTIVO



Articolo 16


Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri eletti dall'Assemblea fra i propri Soci secondo le modalità stabilite, tranne la prima volta che vengono indicati nell'atto costitutivo.
Fa parte di diritto del Consiglio Direttivo, l'Assistente Spirituale, come previsto dal successivo articolo 25.

Articolo 17


AI Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza alcuna limitazione che non sia stabilita dalla legge o dallo Statuto o da una delibera dell'Assemblea.

Articolo 18


Tra le varie iniziative di propria competenza, il Consiglio Direttivo: a. provvede all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea,
b. delibera sull'ammissione a socio;
c. elegge fra i propri membri, a maggioranza semplice, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, quest'ultimo anche fra persone non socie;
d. determina l'ammontare della quota associativa annuale, nonché i metodi ed i termini del suo versamento,
e. predispone il progetto di bilancio preventivo e di programma annuale, nonché il progetto di bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta dall'Associazione;
f. raffica gli atti di ordinaria amministrazione, di propria competenza, assunti in via d'urgenza dal Presidente;
g. delibera a maggioranza assoluta l'adesione ad organismi ed, in genere, a iniziative mirate all'attuazione dell'art. 3 dello Statuto;
h. accerta a maggioranza assoluta la decadenza del socio moroso o non attivo da almeno due anni;
i. delibera a maggioranza assoluta l'esclusione del socio censurabile per gravi motivi morali o disciplinari;
j. dispone l'eventuale assunzione di personale dipendente o l'attribuzione di incarichi professionali, stabilendone le retribuzioni, come previsto dal bilancio approvato.

Articolo 19


Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con almeno sette giorni di preavviso e con la definizione dell'ordine del giorno, indicativamente ogni trimestre e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o lo richieda almeno un terzo dei componenti del Consiglio. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire almeno due giorni prima della data della riunione, con avviso per telegramma, telefax o per posta elettronica.
La prima riunione del Consiglio Direttivo, dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano.

Articolo 20


II Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Le sue decisioni sono valide se prese a maggioranza assoluta dai presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, di chi presiede la riunione.
Di ogni riunione deve essere redatto ii verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 21


Qualora venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente dei Consiglio Direttivo, questi verrà sostituito da un socio per cooptazione del Consiglio Direttivo in attesa della nomina da parte dell'Assemblea nella sua prima successiva adunanza. Il nuovo Consigliere scadrà
contemporaneamente con quelli eletti. Il Consiglio Direttivo decade di diritto e occorre convocare immediatamente l'Assemblea per nuove elezioni, qualora venga a mancare più della metà dei Consiglieri originariamente eletti.
Tutti i componenti del consiglio Direttivo scaduto restano comunque in carica fino a che non siano eletti i loro successori.
I Consiglieri possono essere riconfermati anche più volte.


IL PRESIDENTE



Articolo 22


Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.
II Presidente dell'Associazione:
a. ha la firma libera su tutti gli atti e rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio;
b. convoca e presiede l'assemblea dei soci, convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
c. promuove lo sviluppo dell'Associazione e ne coordina le attività impartendo le necessarie direttive di carattere operativo e organizzativo;
d. cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio;
e. nell'ambito dell'ordinaria amministrazione può prendere, nei casi di urgenza e necessità, decisioni di competenza del Consiglio direttivo sottoponendole allo stesso per ratifica alla sua prima riunione.


IL VICE PRESIDENTE



Articolo 23


II Vice Presidente sostituisce a pieno titolo il Presidente in caso di assenza o in caso di impedimento dello stesso e lo coadiuva in generale nell'attività di promozione e di organizzazione dell'Associazione.


IL SEGRETARIO



Articolo 24


Il Segretario dell'Associazione:
a. cura la normale amministrazione e la tenuta dei relativi libri contabili, predispone altresì le bozze dei bilanci;
b. esercita la funzione di Tesoriere dell'Associazione;
c. redige i verbali delle riunioni e tiene aggiornati gli altri libri sociali;
d. assiste il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, specialmente per il buon funzionamento degli organi collegiali;


L'ASSISTENTE SPIRITUALE



Articolo 25


Alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo della Associazione, partecipa, senza diritto di voto, il Parroco della Parrocchia di Seriate o un sacerdote da lui delegato.
L'Assistente spirituale ha il compito di:
- favorire sempre più l'inserimento dei soci della associazione nel cammino pastorale della Parrocchia di Seriate, in special modo per quanto riguarda l'evangelizzazione e la testimonianza della carità;
- promuovere la vita di preghiera e la centralità dell'Eucarestia nell'attività della associazione.


IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



Articolo 26


L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non ~aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
I Gli eventuali sostituti componenti il Collegio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere nominati dalla Assemblea nella sua prima successiva adunanza. I componenti così nominati scadono alla scadenza naturale degli altri componenti.
Il Collegio:
a. elegge tra i suoi componenti il Presidente;
b. esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
c. agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
d. può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
e. riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.


IL COLLEGIO DEI GARANTI



Articolo 27


L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti.
Gli eventuali sostituti componenti il Collegio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere nominati dalla Assemblea nella sua prima successiva adunanza. I componenti così nominati scadono alla scadenza naturale degli altri componenti.
Il Collegio:
a. ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
b. giudica ex-bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.


NORME FINALI



Articolo 28


Ogni socio può recedere dall'Associazione comunicando la propria decisione per iscritto. Il recesso ha effetto immediato.
Il socio recedente e quello che, per qualsiasi motivo, non faccia più parte dell'Associazione, non hanno alcun diritto di ordine patrimoniale né di qualsiasi altra natura nei confronti dell'Associazione stessa. Nessuno potrà mai rivendicare compensi o restituzioni di quote essendo statuito che ogni apporto resta destinato ai fini associativi.

Artîcolo 29


La durata dell'Associazione è illimitata.
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti.
Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Lo scioglimento, la cessazione, ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno.
L'Assemblea, sentito il parere del Parroco della Parrocchia di Seriate, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del nome. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 30


Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. É vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto del comma 1, lett. d) dell'articolo 10 del D.L. 4 Dicembre 1997, n. 460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre associazioni di volontariato ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

Articolo 31


Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge n. 266 del 11/08/91, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.L. a dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

Articolo 32


Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio .,~Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia • affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono • richiederne copia personale.


ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

L'anno 2005, il giorno 30 del mese di Giugno, presso la Casa della Carità della Parrocchia di Seriate, in Via del Fabbro, n.18
si sono riuniti i signori
BELOTTTI IANA, CONTI VITTORIO, GUSMINI MARIA ANTONIETTA, MANZONI EVELIN, MISTRINI SONIA, MOROSINI MARIA CECILIA, PAPAGNI ITALO, PEDERCINI LUCIO, PERINI PAOLO, RIZZI ROMILDA MARIA, TRAINA FRANCESCO, ZINI RENATO ABELE, ZUCCHELLI GIOVANNI, ZUCCHELLI MARCO

che dichiarano :
1. di costituire come. con il presente atto costituiscono, un'associazione di volontariato ONLUS apartitica e senza scopi di lucro ai sensi degli artt. 36 e 37 cc.e nel rispetto della legge sul volontariato 266/91 degli articoli 10 e segg. del D.L. 4 dicembre 1997 n.460 con la denominazione: Associazione di Volontariato Betania - ONLUS;

2. Associazione ha sede a Seriate, via del Fabbro n. 8;

3. l’associazione si prefigge fini esclusivi di solidarietà sociale, umana e civile e culturale;

4. l’associazione è regolata dallo Statuto che, firmato da tutti i presenti, viene allegato sotto la lettera A ai presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale;

5. per i primi tre anni ii Consiglio Direttivo sarà composto da sette membri e a tale carica vengono nominati i signori:
consigliere: Conti Vittorio
consigliere: Morosini Maria Cecilia
consigliere: Papagni Italo
consigliere: Pedercini Lucio
consigliere: Perini Paolo
consigliere: Redolfi Marco
consigliere: Rizzi Romilda Maria

6. per il primo triennio non viene istituito né il Collegio dei Garanti né il Collegio dei Revisori dei Conti.
7. la quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell'Associazione durante il primo anno viene stabilita nella misura di euro 20,00 cadauno.
8. le spese del presente atto e la sua registrazione sono a carico dell'Associazione.

Letto, firmato e sottoscritto: